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Sez. 3, Sentenza n. 21681 del 13/10/2009 (Rv. 609716 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) | Opposizione a precetto cambiario - Declaratoria di inefficacia del precetto in primo grado - Pronuncia sull'azione causale esperita in via riconvenzionale e relativa impugnazione sul punto - Discussione in grado di appello limitata soltanto a tale ultima pronuncia - Qualificazione della controversia come opposizione all'esecuzione - Esclusione - Conseguenze - Termine per la proposizione dell'impugnazione - Sospensione durante il periodo feriale - Applicabilità.
Stato
decisa il 2009-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609716-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI)

Qualora, in sede di opposizione avverso precetto cambiario, il giudice di primo grado dichiari inefficace il precetto stesso, pronunciando sull'azione causale esperita in via riconvenzionale dall'opposto, e poi, in grado d'appello, sia impugnata e si discuta soltanto di tale ultima pronuncia, la controversia non è più qualificabile come opposizione all'esecuzione, sicché non si sottrae alla sospensione dei termini durante il periodo feriale, anche con riguardo al termine per la proposizione dell'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)