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Sez. 2, Sentenza n. 16908 del 12/04/2007 Cc. (dep. 03/05/2007) Rv. 236661 - 01

UDIENZA PRELIMINARE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - IN GENERE | Ricorso della persona offesa costituita parte civile - Assenza del ricorso del pubblico ministero - Annullamento della sentenza agli effetti civili - Conseguenze - Rinvio al giudice di merito - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2007-04-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236661-01

UDIENZA PRELIMINARE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - IN GENERE

L'annullamento agli effetti civili della sentenza di non luogo a procedere, in seguito al ricorso per cassazione della parte civile, va disposto, in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, senza rinvio. (La Corte ha osservato sia che la sentenza di non luogo a procedere non appartiene al novero delle sentenze di proscioglimento, in relazione alle quali il codice di rito prevede che all'accoglimento del ricorso della parte civile segua, quando occorra, il rinvio, sia che, non essendo pronunciata, detta sentenza, all'esito di un dibattimento con acquisizione probatoria nel contraddittorio delle parti, sarebbe comunque precluso il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, secondo quanto espressamente previsto soltanto per le sentenze di proscioglimento).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 428 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)