Sez. 4, Sentenza n. 11960 del 25/10/2006 Cc. (dep. 22/03/2007) Rv. 236249 - 01
UDIENZA PRELIMINARE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - IN GENERE | Ricorso della parte civile - Natura - Accoglimento - Giudice del rinvio - Individuazione.
UDIENZA PRELIMINARE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - IN GENERE
Il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito della udienza preliminare ha natura di impugnazione ai soli effetti civili, e l'eventuale annullamento con rinvio della sentenza impugnata va disposto con riferimento al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Riferimenti normativi: Legge 20/02/2006 num. 46 art. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 428 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)