Sez. 1, Sentenza n. 74 del 09/01/1987 (Rv. 449877 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - STATO D'INSOLVENZA - ACCERTAMENTO GIUDIZIARIO - IN GENERE - NOZIONE - AZIONE REVOCATORIA SPECIALE - PRESUPPOSTI - ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DELLO STATO DI INSOLVENZA PASSATO IN GIUDICATO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - ESECUTIVITÀ DELLA PRONUNCIA - SUFFICIENZA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - STATO D'INSOLVENZA - ACCERTAMENTO GIUDIZIARIO - IN GENERE - NOZIONE - AZIONE REVOCATORIA SPECIALE - PRESUPPOSTI - ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DELLO STATO DI INSOLVENZA PASSATO IN GIUDICATO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - ESECUTIVITÀ DELLA PRONUNCIA - SUFFICIENZA.*
Lo stato di insolvenza di un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, che ricorre allorché l'impresa medesima non sia obiettivamente in grado di fronteggiare regolarmente o con mezzi normali le sue obbligazioni senza alterare lo svolgimento fisiologico della propria attività e che giustifica la dichiarazione giudiziale di cui agli artt. 195 e 202 della legge fallimentare, non esige, ai fini dell'Esercizio dell'Azione revocatoria speciale, un accertamento giudiziale passato in giudicato, essendo al riguardo sufficiente l'esecutività della pronuncia di apertura della procedura concorsuale. (V 3615/78, mass n 393121).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 195 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 195 CORTE COST., Legge Falliment. art. 202 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 202 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)