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Sez. 1, Sentenza n. 327 del 30/01/1980 Cc. (dep. 07/03/1980) Rv. 145761 - 01

ARMI - PORTO ABUSIVO - DI ARMI PROPRIE - DI ARMI IMPROPRIE - APPLICABILITA DELLA SOLA AMMENDA PER I CASI DI LIEVE ENTITA - CONCERNE SOLO LE ARMI IMPROPRIE.*
Stato
decisa il 1980-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/145761-01

ARMI - PORTO ABUSIVO - DI ARMI PROPRIE - DI ARMI IMPROPRIE - APPLICABILITA DELLA SOLA AMMENDA PER I CASI DI LIEVE ENTITA - CONCERNE SOLO LE ARMI IMPROPRIE.*

La possibilita - prevista dal terzo comma dell'art 4 della legge n 110 del 1975 - di irrogare la sola pena dell'ammenda concerne tutte le armi improprie, quali - con definizione estensiva rispetto all'originaria previsione dell'art 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ricomprendendovi, cioe, oltre agli strumenti da punta e da taglio Atti ad offendere, ogni altro strumento utilizzabile per l'offesa - sono contemplate nel secondo comma del citato articolo 4, ma non riguarda le armi proprie, disciplinate al primo comma del predetto articolo 4 nel quale, con riferimento al terzo comma dell'art 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, vengono richiamate con tutta evidenza le armi proprie ai sensi dello art 30 del citato testo unico e dell'art 704 del codice penale, cioe quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale e l'offesa alla persona, come pugnali, coltelli a scatto (molletta), stili, stiletti e simili. (nel senso, sostanzialmente conforme alla seconda parte della massima, che l'applicabilita dell'ammenda non concerne gli strumenti la cui destinazione naturale e l'offesa alla persona, cioe le cosiddette armi proprie bianche, previsti dal primo comma dell'art 4, Cfr mass n 138979; sulla prima parte della massima, contra, nel senso che l'applicabilita dell'ammenda non concerne tutte le armi improprie, ma solo quelli previsti dalla seconda parte del secondo comma dell'art 4, ossia gli strumenti e oggetti non espressamente considerati come armi da punta o taglio ma chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo per l'offesa alla persona, mass n 139340).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 699 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 com. 1 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 com. 2 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)