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Sez. U, Sentenza n. 20 del 27/10/1999 Cc. (dep. 03/12/1999) Rv. 214638 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Dichiarazione dell'accertata falsità di atti o documenti - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 1999-10-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214638-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE

Con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, che è decisione equiparata ad una sentenza di condanna, il giudice è tenuto a dichiarare, ai sensi del primo comma dell'art. 537 cod. proc. pen., l'accertata falsità di atti o di documenti. (Nell'occasione la Corte ha precisato che la dichiarazione di falsità prescinde dall'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, essendo fondata esclusivamente sull'accertamento - che si rende possibile anche nel giudizio speciale di patteggiamento, pur nei limiti di una cognizione "allo stato degli atti" - della non rispondenza al vero dell'atto o del documento).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 537, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 537

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)