Sez. 3, Sentenza n. 8515 del 12/01/1976 Ud. (dep. 03/08/1976) Rv. 134241 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - APPELLO DELL'IMPUTATO - MODIFICA DI ALCUNI ELEMENTI INTERMEDI DI CALCOLO DELLA PENA SENZA MODIFICA DELLA PENA COMPLESSIVA STABILITA DAL PRIMO GIUDICE - REFORMATIO IN PEIUS - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - APPELLO DELL'IMPUTATO - MODIFICA DI ALCUNI ELEMENTI INTERMEDI DI CALCOLO DELLA PENA SENZA MODIFICA DELLA PENA COMPLESSIVA STABILITA DAL PRIMO GIUDICE - REFORMATIO IN PEIUS - ESCLUSIONE.*
Non sussiste la violazione del divieto di reformatio in peius in appello se il giudice di secondo grado, sull'appello del solo imputato, dovendo procedere al giudizio di comparazione fra attenuanti ed aggravanti in base alle Disposizioni piu favorevoli contenute nel DL 11 aprile 1974, n 99, elevi la misura di uno o piu degli elementi intermedi di calcolo, adottando criteri diversi da quelli seguiti dal primo giudice, purche non venga irrogata una pena complessiva piu grave di quella inflitta nel giudizio di primo grado.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Decreto Legge 11/04/1974 num. 99 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)