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Sez. 3, Sentenza n. 2747 del 09/03/1995 (Rv. 491023 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - CONTRATTI - IN GENERE | Scopo delle limitazioni - Tutela di interessi privati - Conseguenze - Rinunzia anche tacita - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1995-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491023-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - CONTRATTI - IN GENERE

Il limite posto dalla legge alla prova testimoniale, salvo che essa abbia per oggetto l'esistenza di un negozio per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam, non è dettato da ragioni di ordine pubblico ma mira unicamente alla tutela di interessi privatistici e può formare oggetto di rinunzia anche tacita, la quale, essendo desumibile dal comportamento della parte contro cui la prova è stata assunta, va a maggior ragione ravvisata allorquando sia lo stesso controinteressato a dedurre una prova per testi tendente ad individuare la volontà delle parti anche al di là di quanto consacrato nel documento scritto, oltre i limiti stabiliti dall'art. 2722 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2722

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)