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Sez. 2, Sentenza n. 10433 del 21/10/1993 (Rv. 484014 - 01)

Prova civile - Testimoniale - Limiti e divieti - In genere | Prova testimoniale dei contratti e dei patti aggiunti o contrari al documento - Limiti - Inosservanza - Eccezione della parte dopo l'espletamento della prova - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1993-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484014-01

Prova civile - Testimoniale - Limiti e divieti - In genere

I limiti legali di ammissibilità della prova testimoniale dei contratti, fissati dall'art. 2721 cod. civ. (che pone il limite di valore di lire 5.000) e dall'art. 2722 cod. civ. (che non consente la prova di patti aggiunti o contrari, anteriori o contemporanei al documento) non sono stabiliti per ragioni di ordine pubblico, ma nell'interesse delle parti, sicché l'inosservanza delle dette limitazioni non può essere eccepita dalla parte dopo l'espletamento della prova.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2722

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)