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Sez. 5 - , Sentenza n. 9899 del 27/05/2020 (Rv. 657727 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE | Prepensionamento - Incentivi all’esodo - Assegno straordinario per il sostegno al reddito - Determinazione - Ritenute - Computabilità -Criterio dell'intero assegno - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657727-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE

In tema di prepensionamento, le ritenute applicabili all'assegno straordinario di sostegno al reddito di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), d.m. n. 158 del 2000, avente la finalità di incentivare l'esodo con l'erogazione di un reddito pari al trattamento pensionistico netto, virtualmente determinato col computo dell'anzianità contributiva mancante, devono calcolarsi con lo stesso criterio applicabile all'intero assegno ovvero con l'aliquota agevolata di cui all'art. 17, comma 4-bis, T.U.I.R., determinando detta modalità la neutralizzazione dell'incidenza delle ritenute e garantendo ai dipendenti prepensionati la percezione di un importo netto pari al trattamento pensionistico anticipato.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Lavoro e previdenza sociale 28/04/2000 num. 158 art. 5 com. 1, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 17 com. 4 CORTE COST., Decr. Minist. Lavoro e previdenza sociale 28/04/2000 num. 158 art. 10 com. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)