diritto.io

Sez. L - , Sentenza n. 4813 del 24/02/2017 (Rv. 643418 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE | Personale aziende di credito - Assegno straordinario per il sostegno al reddito - Accordo nazionale del 12 febbraio 2005 sui criteri di calcolo - Efficacia retroattiva - Esclusione - Interessi legali dall'entrata in vigore - Spettanza.
Stato
decisa il 2017-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643418-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE

In tema di assegno straordinario di sostegno al reddito in favore di ex dipendenti bancari, istituito con il d.m. n. 158 del 2000, gli effetti di cui all’art. 2 dell’accordo collettivo del 12 febbraio 2005, secondo la volontà espressa dalle parti sociali al suo successivo art. 3, decorrono dalla data della sua stipula, dovendosene escludere la natura di interpretazione autentica del precedente accordo nazionale del 28 febbraio 1998, e quindi l'efficacia retroattiva, sicché da pari data spettano anche gli interessi legali sulle somme dovute in conseguenza del nuovo metodo di calcolo ivi previsto.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Lavoro e previdenza sociale 28/04/2000 num. 158

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)