Sez. 3, Sentenza n. 6668 del 01/08/1987 (Rv. 454887 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - VENDITA DI UN FONDO COMPIUTA SENZA IL RISPETTO DELLE NORME SUL DIRITTO DI PRELAZIONE - EFFETTI - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RISCATTO - RIFERIMENTO SPECIFICO AL NEGOZIO ED AI NEGOZI DI ALIENAZIONE - NECESSITÀ - PRELAZIONE - OMISSIONE - CONSEGUENZE.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - VENDITA DI UN FONDO COMPIUTA SENZA IL RISPETTO DELLE NORME SUL DIRITTO DI PRELAZIONE - EFFETTI - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RISCATTO - RIFERIMENTO SPECIFICO AL NEGOZIO ED AI NEGOZI DI ALIENAZIONE - NECESSITÀ - PRELAZIONE - OMISSIONE - CONSEGUENZE.*
La vendita di un fondo, compiuta senza il rispetto delle norme sul diritto di prelazione di cui agli artt. 8 della legge n. 590 del 1965 e 7 della legge n. 817 del 1971, non è viziata di nullità, né ai sensi dell'art. 1418, né ai sensi dell'art. 1344 cod. civ., comportando quella violazione non l'Invalidità della vendita bensì l'eventuale Esercizio del diritto di riscatto del fondo da parte dell'avente titolo alla prelazione che produce la sostituzione ex tunc di detto titolare pretermesso nella stessa posizione del terzo acquirente nel negozio concluso. Pertanto, l'Esercizio del diritto di riscatto deve effettuarsi non con la sola indicazione dei fondi per i quali il diritto di prelazione è stato violato, ma anche con riferimento allo specifico negozio od ai molteplici negozi di alienazione conclusi dal concedente con i terzi (rimanendo - in difetto - immutata la loro piena validità), atteso che di questi negozi - e non del preliminare comunicato all'affittuario - si persegue in giudizio la modificazione soggettiva del relativo effetto traslativo, non mediante una condanna degli acquirenti al trasferimento dei fondi, bensì attraverso una pronuncia che accerti l'avvenuto trasferimento, a favore del retraente, con il titolo contrattuale specificamente individuato, del diritto di proprietà sui beni che ne sono stati oggetto. (V 5270/82, mass n 423081; (V 3158/82, mass n 421100; (V 5606/79, mass n 402203).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)