Sez. L, Sentenza n. 5409 del 15/05/1991 (Rv. 472159 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - In genere | Attività di pulizia dei locali di un'impresa - Carattere autonomo o subordinato dello svolgimento - Accertamento giudiziale - Dichiarazione delle parti di voler escludere la subordinazione - Diversa qualificazione del rapporto - Condizione.
Lavoro - Lavoro subordinato - In genere
Al fine di stabilire se l'attività di pulizia dei locali di una impresa sia resa in esecuzione di un contratto di lavoro subordinato ovvero autonomo (o di appalto di servizi) il giudice deve in primo luogo ricercare la volontà delle parti, atteso che, se queste hanno dichiarato di voler escludere la subordinazione, è possibile pervenire ad una diversa qualificazione del rapporto solo se si dimostra che tale subordinazione si è di fatto realizzata in fase di esecuzione, con l'assoggettamento del lavoratore al potere del datore di lavoro di disporre della prestazione e controllarne intrinsecamente lo svolgimento, restando altrimenti esclusa l'utilizzabilità (ai fini dell'affermazione della natura subordinata dell'attività) di elementi compatibili con l'uno e con l'altro tipo di rapporto, quali la continuità della prestazione, la retribuzione fissa, l'orario predeterminato, le direttive ed i controlli sull'esecuzione, l'inesistenza di un'organizzazione imprenditoriale in capo al lavoratore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)