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Sez. L, Sentenza n. 5960 del 15/06/1999 (Rv. 527553 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Iniziale qualificazione data dalle parti - Rilevanza non assorbente - Comportamento posteriore delle parti - Rilevanza in funzione dell'interpretazione della volontà originaria - Sussistenza - Rilevanza anche per l'accertamento di un mutamento della qualificazione originaria nel corso del rapporto - Estensione - Sia nelle controversie fra le parti che nella controversia instaurata dall'istituto previdenziale per l'accertamento della qualificazione subordinata del rapporto.
Stato
decisa il 1999-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527553-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)

Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato invece che come autonomo, essendo l'iniziale contratto causa di un rapporto che si protrae nel tempo, la volontà ch'esso esprime ed il "nomen iuris" che utilizza non costituiscono fattori assorbenti, diventando, viceversa, il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto, elemento necessario non solo ai fini della sua interpretazione (ai sensi dell'art. 1362 secondo comma cod. civ.), ma anche utilizzabile ai fini dell'accertamento d'una nuova diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso dell'attuazione del rapporto e diretta a modificare singole sue clausole e talora la stessa natura del rapporto lavorativo inizialmente prevista (da autonoma a subordinata), con la conseguenza che, in caso di contrasto fra i dati formali iniziali di individuazione della natura del rapporto e quelli fattuali emergenti dal suo concreto svolgimento, a questi ultimi deve darsi necessariamente rilievo prevalente, e ciò non soltanto nell'ambito di una richiesta di tutela formulata fra le parti del contratto, ma anche ai fini di una richiesta di tutela da parte del terzo che - come un istituto previdenziale, nella specie l'I.N.P.S., che aveva fatto valere una pretesa contributiva - sia parte di un rapporto avente causa dall'attuazione del contratto stesso in quanto di lavoro subordinato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)