diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 49989 del 07/10/2015 Ud. (dep. 18/12/2015) Rv. 265659 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Fatti di lieve entità - Modifiche normative di cui al D.L. 23 dicembre 2013, n. 146 e D.L. 20 marzo 2014, n. 36 - Regime sanzionatorio di maggior favore per il reo - Configurabilità - Pena inflitta a titolo di continuazione - Modifiche normative - Incidenza - Annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione dell'aumento di pena - Necessità.
Stato
decisa il 2015-10-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265659-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

Per i delitti previsti dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, l'aumento di pena calcolato a titolo di continuazione per i reati-satellite relativi a fatti di "lieve entità" di cui al comma quinto del citato articolo, commessi prima della novella introdotta dall'art. 2, comma primo, lett. a), D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, deve essere oggetto di specifica rivalutazione da parte dei giudici del merito, alla luce della più favorevole cornice edittale applicabile per tale ipotesi a seguito delle modifiche operate sia dal citato art. 2, sia dall'art. 1, comma 24 ter, lett. a), D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 79.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 23/12/2013 num. 146 art. 2 com. 1 lett. A, Decreto Legge 20/03/2014 num. 36 art. 1 com. 24 n. 3, Legge 21/02/2014 num. 10 CORTE COST., Legge 16/05/2014 num. 79

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)