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Sez. U, Sentenza n. 22471 del 26/02/2015 Ud. (dep. 28/05/2015) Rv. 263717 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Corte cost., sent. n. 32 del 2014 - Reviviscenza dell'originario trattamento sanzionatorio - Droghe cosiddette "leggere" - Regime sanzionatorioi di maggior favore per il reo - Configurabilità - Pena inflitta a titolo di continuazione - Pronuncia di incostituzionalità - Incidenza - Annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione dell'aumento di pena - Necessità.
Stato
decisa il 2015-02-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263717-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

Per i delitti previsti dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, l'aumento di pena calcolato a titolo di continuazione per i reati-satellite in relazione alle così dette "droghe leggere" deve essere oggetto di specifica rivalutazione da parte dei giudici del merito, alla luce della più favorevole cornice edittale applicabile per tali violazioni, a seguito della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la incostituzionalità degli artt. 4-bis e 4-vicies ter della legge 21 febbraio 2006, n. 49 - che ha convertito il d.l.. 30 dicembre 2005, n. 272 - e ha determinato, in merito, la reviviscenza della più favorevole disciplina anteriormente vigente.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/02/2006 num. 49 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/12/2005 num. 272 art. 4 bis CORTE COST., Decreto Legge 30/12/2005 num. 272 art. 4 tervicies CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)