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Sez. 3, Sentenza n. 515 del 05/02/1977 (Rv. 384066 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - PROVE - IN GENERE - NUOVI DOCUMENTI - PRODUZIONE - DIVIETO - VIOLAZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO.*
Stato
decisa il 1977-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384066-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - PROVE - IN GENERE - NUOVI DOCUMENTI - PRODUZIONE - DIVIETO - VIOLAZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO.*

Il divieto di produrre nuovi documenti nel giudizio di rinvio, salvo che ricorra l'ipotesi considerata dal terzo comma, ultima previsione, dell'art 394 cod proc civ, e imposto dalla inderogabile esigenza di evitare intralcio nel corso del processo, che ne impedisca la normale sollecita definizione, e, pertanto, la sua violazione e rilevabile d'ufficio, non avendo alcuna Rilevanza l'accettazione del contraddittorio su di essi. (Conf 2770/73, mass n 366310).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)