Sez. L, Sentenza n. 5249 del 13/05/1995 (Rv. 492249 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE | Novità delle domande, delle eccezioni e delle tesi difensive - Divieto - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE
In sede di giudizio di rinvio è fatto divieto alle parti di formulare nuove conclusioni e, quindi, di proporre domande ed eccezioni nuove o di prospettare nuove tesi difensive, atteso che l'oggetto di siffatto giudizio è predeterminato e che il giudice di rinvio è tenuto, nel decidere la causa, ad applicare, in virtù del vincolo derivante dall'art. 384 cod. proc. civ. il principio di diritto - e cioè l'enunciazione della volontà della legge con riferimento alla concreta fattispecie decisa nella sentenza impugnata - formulato dalla S.C..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)