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Sez. 1, Sentenza n. 2770 del 26/10/1973 (Rv. 366310 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - PROVE - IN GENERE - DOCUMENTI NUOVI - PRODUZIONE - DIVIETO - VIOLAZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO*
Stato
decisa il 1973-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366310-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - PROVE - IN GENERE - DOCUMENTI NUOVI - PRODUZIONE - DIVIETO - VIOLAZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO*

Il divieto di produrre nuovi documenti nel giudizio di rinvio, salvo che ricorra l'ipotesi considerata dal terzo comma, ultima previsione, dell'art 394 cod proc civ, e imposto dalla inderogabile esigenza di evitare intralcio nel corso del processo, che ne impedisca la normale sollecita definizione, e, pertanto, la sua violazione e rilevabile d'ufficio, non avendo alcuna Rilevanza l'accettazione del contraddittorio su di essi. (V 1546/72, mass n 358251).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)