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Sez. 1, Sentenza n. 18603 del 07/07/2008 (Rv. 604391 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione - Legge n. 89 del 2001 - Procedimenti presupposti - Proposizione di separate domande per l'accertamento dell'"an debeatur" per la determinazione del "quantum" - Conseguenze - Termine di proponibilità della domanda - Decorrenza.
Stato
decisa il 2008-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604391-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la separata proposizione della domanda per l'accertamento di un diritto di credito e di quella successiva per la determinazione del "quantum debeatur" dà luogo a giudizi diversi ed autonomi, e la relativa scissione dei due momenti processuali è conseguenza di una scelta rimessa all'esclusiva ed insindacabile volontà della parte. Pertanto, all'interno di ciascuno dei due giudizi deve essere individuato l'atto conclusivo e, con esso, il "dies a quo" di decorrenza del termine semestrale per la proposizione della domanda di equa riparazione, restando dunque escluso che il suddetto termine, in relazione al primo giudizio, resti inoperante ed inizi a decorrere solo dal momento in cui la decisione del secondo giudizio sia divenuta definitiva.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)