Sez. 1, Sentenza n. 2195 del 14/02/2003 (Rv. 561024 - 01)
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO | Contenzioso elettorale - Termine per il ricorso in cassazione - Art. 82/3 d.P.R. n. 570 del 1960 - Sospensione nel periodo feriale - Applicabilità.
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO
In tema di contenzioso elettorale, il termine per il ricorso per cassazione avverso le sentenze pronunciate in secondo grado dalla corte d'appello, previsto dall'art. 82/3 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), è soggetto alla sospensione feriale di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742.
Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)