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Sez. 1, Sentenza n. 18696 del 22/09/2015 (Rv. 636708 - 01)

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - IN GENERE | Ricorsi elettorali - Plurime impugnazioni per cassazione avverso la medesima sentenza - Qualificazione come incidentale di quelle successive alla prima - Tempestività - Termini dimezzati - Sospensione feriale - Applicabilità.
Stato
decisa il 2015-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636708-01

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - IN GENERE

In tema di contenzioso elettorale, la proposizione di plurime impugnazioni per cassazione avverso una stessa sentenza implica che ognuna di quelle successiva alla prima si converte, indipendentemente dalla forma assunta ed ancorché promossa con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine - soggetto a sospensione feriale - di venti giorni (dieci più dieci), risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., nonché 22, comma 11, del d.lgs. n. 150 del 2011, senza che, a tal fine, incida il termine di impugnazione previsto dall'art. 22, comma 10, del d.lgs. n. 150 cit. o la natura adesiva dell'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 22 com. 10, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 22 com. 11, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)