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Sez. 1, Sentenza n. 3891 del 08/06/1988 (Rv. 459083 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - CREDITO DEL DANNEGGIATO NEI CONFRONTI DEL FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE OPERATA DALLA IMPRESA CESSIONARIA O DAL COMMISSARIO LIQUIDATORE IN ACCORDO CON LO STESSO DANNEGGIATO - INTERESSI - IMMEDIATA PRODUTTIVITÀ - CONSEGUENZA - CLAUSOLA DELL'ATTO DI LIQUIDAZIONE, PREDISPOSTA DALL'IMPRESA CESSIONARIA, SUBORDINANTE IL SORGERE DELL'OBBLIGAZIONE DELL'INA ALLA RICEZIONE DELL'ATTO MEDESIMO ED AL CONTROLLO DELLA SUA REGOLARITÀ FORMALE - SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO DA PARTE DEL DANNEGGIATO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1988-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459083-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - CREDITO DEL DANNEGGIATO NEI CONFRONTI DEL FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE OPERATA DALLA IMPRESA CESSIONARIA O DAL COMMISSARIO LIQUIDATORE IN ACCORDO CON LO STESSO DANNEGGIATO - INTERESSI - IMMEDIATA PRODUTTIVITÀ - CONSEGUENZA - CLAUSOLA DELL'ATTO DI LIQUIDAZIONE, PREDISPOSTA DALL'IMPRESA CESSIONARIA, SUBORDINANTE IL SORGERE DELL'OBBLIGAZIONE DELL'INA ALLA RICEZIONE DELL'ATTO MEDESIMO ED AL CONTROLLO DELLA SUA REGOLARITÀ FORMALE - SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO DA PARTE DEL DANNEGGIATO - NECESSITÀ.*

In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il credito del danneggiato nei confronti del fondo di garanzia per le vittime della strada, nel caso di liquidazione operata dall'impresa cessionaria o dal Commissario liquidatore in accordo con lo stesso danneggiato, è immediatamente produttivo di interessi, a norma dell'art. 1282 cod. civ., non essendo la sua esigibilità subordinata né alla ricezione dell'atto di liquidazione da parte dell'INA né alla necessità di esecuzione di ulteriori controlli. È pertanto nulla, siccome vessatoria, la clausola dell'atto di liquidazione predisposto dall'impresa cessionaria, che subordini il sorgere dell'obbligazione dell'INA alla ricezione dell'atto ed al controllo della sua regolarità formale, se la clausola stessa non sia stata specificamente approvata per iscritto dal danneggiato. (V 3460/86, mass n 446411, nella prima parte della massima).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 CORTE COST., Legge 24/11/1978 num. 738 art. 4, DPR 16/01/1981 num. 45 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)