diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 8476 del 20/08/1990 (Rv. 468943 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - LIQUIDAZIONE COATTA DI UN'IMPRESA ASSICURATRICE - ACCORDO TRA IL DANNEGGIATO ED IL COMMISSARIO LIQUIDATORE O L'IMPRESA CESSIONARIA IN ORDINE ALLO AMMONTARE DEL DANNO - EFFETTI - CARATTERE IMMEDIATO PER L'INA - OBBLIGO DEL FONDO PREDETTO DI PAGARE LA SOMMA LIQUIDATA - TERMINE - SCADENZA - INTERESSI MORATORI - OBBLIGAZIONE A CARICO DELL'INA - MANCATA TRASMISSIONE DELL'ATTO DI LIQUIDAZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1990-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468943-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - LIQUIDAZIONE COATTA DI UN'IMPRESA ASSICURATRICE - ACCORDO TRA IL DANNEGGIATO ED IL COMMISSARIO LIQUIDATORE O L'IMPRESA CESSIONARIA IN ORDINE ALLO AMMONTARE DEL DANNO - EFFETTI - CARATTERE IMMEDIATO PER L'INA - OBBLIGO DEL FONDO PREDETTO DI PAGARE LA SOMMA LIQUIDATA - TERMINE - SCADENZA - INTERESSI MORATORI - OBBLIGAZIONE A CARICO DELL'INA - MANCATA TRASMISSIONE DELL'ATTO DI LIQUIDAZIONE - IRRILEVANZA.*

In caso di liquidazione coatta amministrativa di un'impresa assicuratrice della responsabilità civile per la circolazione di autoveicoli, l'accordo intervenuto fra il danneggiato e il Commissario liquidatore o l'impresa cessionaria in ordine all'ammontare del danno, ai sensi degli artt. 17 e 22 del d.P.R. 16 gennaio 1981 n. 45, produce immediatamente effetto nei confronti dell'i.N.A., ente gestore del fondo di garanzia per le vittime della strada, il quale è tenuto al pagamento della somma liquidata nel termine di quindici giorni dalla data dell'accordo medesimo, ai sensi dell'art. 12 dello stesso d.P.R. (estensivamente applicabile). Pertanto, trascorso tale termine, sono dovuti dall'i.N.A. Gli interessi moratori ex art. 1224 cod. civ., senza che in contrario abbia rilievo la mancata trasmissione dell'atto di liquidazione da parte del Commissario liquidatore o dell'impresa cessionaria. (V 3891/88, mass n 459083; (V 7833/87, mass n 455646).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., DPR 16/01/1981 num. 45 art. 12, DPR 16/01/1981 num. 45 art. 17, DPR 16/01/1981 num. 45 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)