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Sez. 3, Sentenza n. 3460 del 23/05/1986 (Rv. 446411 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DA PARTE DELL'INA - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - ACCORDO TRA IL DANNEGGIATO E L'IMPRESA CESSIONARIA DEL PORTAFOGLIO (O COMMISSARIO LIQUIDATORE) - DIRITTO DEL CREDITORE A PRETENDERE IMMEDIATAMENTE IL PAGAMENTO - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE - NECESSITÀ DI TRASMISSIONE AL FONDO DI GARANZIA DELL'ATTO DI LIQUIDAZIONE SOTTOSCRITTO ANCHE DAL CREDITORE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1986-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446411-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DA PARTE DELL'INA - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - ACCORDO TRA IL DANNEGGIATO E L'IMPRESA CESSIONARIA DEL PORTAFOGLIO (O COMMISSARIO LIQUIDATORE) - DIRITTO DEL CREDITORE A PRETENDERE IMMEDIATAMENTE IL PAGAMENTO - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE - NECESSITÀ DI TRASMISSIONE AL FONDO DI GARANZIA DELL'ATTO DI LIQUIDAZIONE SOTTOSCRITTO ANCHE DAL CREDITORE - IRRILEVANZA.*

Con riguardo al risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore da parte dell'INA-fondo di garanzia per le vittime della strada, in ipotesi di accordo tra il danneggiato e l'impresa cessionaria del portafoglio (o Commissario liquidatore, se autorizzato) la coeva certezza e definitività del credito non esclude che la solutio sia rinviata al momento in cui il debitore effettivo - e cioè il fondo di garanzia - abbia ricevuto l'atto di liquidazione sottoscritto anche dal creditore, in quanto solo in tale momento viene a conoscenza del credito del danneggiato. Peraltro, la natura pecuniaria dell'obbligazione e la elementarità delle modalità di esecuzione della prestazione legittimano il creditore a pretendere "immediatamente" il pagamento della somma concordata, ai sensi dell'art. 1183 cod. civ., senza necessità di ricorrere al giudice per fare fissare il termine per l'adempimento, con il conseguente diritto a pretendere gli interessi che, decorso un congruo termine senza che sia avvenuto l'adempimento, decorrono di pieno diritto, ex art. 1262 cod. civ., prescindendo dalla colpevolezza del ritardo da parte del fondo di garanzia. (V 4847/81, mass n 415560).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1183, Cod. Civ. art. 1262, Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 9, Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 1, Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)