diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 6756 del 10/12/1982 (Rv. 424385 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - DIVIETO - AMBITO DI APPLICAZIONE - DOCUMENTI NUOVI - PRODUZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424385-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - DIVIETO - AMBITO DI APPLICAZIONE - DOCUMENTI NUOVI - PRODUZIONE - AMMISSIBILITÀ.*

Nel rito delle cause di lavoro (applicabile anche alle controversie agrarie), il divieto di nuovi mezzi di prova in grado di appello, stabilito dall'art. 437 cod. proc. civ., si riferisce alle prove che devono essere assunte nel corso del procedimento e pertanto non osta alla produzione ed acquisizione di documenti nuovi, che contengono prove già acquisite e non impongono ulteriore attività istruttoria. (Conf 4736/82, mass n 422786; (Conf 3512/81, mass n 414113).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)