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Sez. 3, Sentenza n. 4796 del 02/09/1982 (Rv. 422786 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLI - PROVE NUOVE - PROVE DOCUMENTALI - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422786-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLI - PROVE NUOVE - PROVE DOCUMENTALI - AMMISSIBILITÀ.*

Nel rito delle controversie di lavoro, il divieto di nuovi mezzi di prova in grado di appello, stabilito dal secondo comma dell'art. 437 cod. proc. civ. (nel testo fissato dall'art. 1 della legge n. 533 del 1973), si riferisce alle prove costituende nel corso del procedimento e non ai documenti, che contengono prove precostituite e che non richiedono ulteriore attività istruttoria. (Conf 3512/81, mass n 414113; (Conf 3048/81, mass n 413604; (Conf 1932/79, mass n 398331).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)