Sez. L, Sentenza n. 3512 del 28/05/1981 (Rv. 414113 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - DIVIETO - LIMITI - PROVE DOCUMENTALI NUOVE - AMMISSIBILITA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - DIVIETO - LIMITI - PROVE DOCUMENTALI NUOVE - AMMISSIBILITA.*
Nel rito delle cause del lavoro, il divieto di nuovi mezzi di prova in grado di appello, sancito dall'art 437, secondo comma, cod proc civ (nel testo fissato dall'art 1 della legge 11 agosto 1973 n 533), si riferisce alle prove che debbono essere esperite ed assunte nel corso del procedimento e non osta, pertanto, alla produzione ed acquisizione di nuovi documenti, che contengono prove gia costituite e non impongono ulteriore attivita istruttoria. (Conf 1932/79, mass n 398331; (Conf 2152/78, mass 391539; (Conf 2835/77, mass n 386444).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)