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Sez. 3, Sentenza n. 4804 del 18/09/1979 (Rv. 401409 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PAGAMENTO DEL PREZZO - TERMINE - DECORRENZA EX LEGGE N 2 DEL 1979.*
Stato
decisa il 1979-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401409-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PAGAMENTO DEL PREZZO - TERMINE - DECORRENZA EX LEGGE N 2 DEL 1979.*

Per lo ius superveniens costituito dalla legge 8 gennaio1979, n 2, la quale e applicabile retroattivamente, in quanto, e per il contenuto obiettivo delle sue Disposizioni e per espressa dichiarazione del legislatore, ha carattere d'interpretazione dello art 8 legge 26 maggio 1965, n 590 e della legge 14 agosto 1971, il termine trimestrale del pagamento del prezzo decorre qualora sorga contestazione sul diritto di riscatto agrario, dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce tale diritto. (V 2490/79, mass n 398811; (V 2246/79, mass n 398598; (V 1870/79, mass n 398253).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)