Sez. 3, Sentenza n. 1870 del 02/04/1979 (Rv. 398253 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RISCATTO - PREZZO - VERSAMENTO - TERMINI - DECORRENZA - CRITERI STABILITI DALLA LEGGE N 2 DEL 1979.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RISCATTO - PREZZO - VERSAMENTO - TERMINI - DECORRENZA - CRITERI STABILITI DALLA LEGGE N 2 DEL 1979.*
A seguito dell'emanazione della legge di interpretazione autentica dell'8 gennaio 1979, n 2, ove sorga contestazione in ordine allo Esercizio del diritto di riscatto previsto a favore dell'affittuario coltivatore diretto del fondo dall'art 8 della legge 26 maggio 1965, n 590 (modificato dalla legge 14 agosto 1971, n 817), i termini per il versamento del prezzo di acquisto decorrono dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto di riscatto.*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)