Sez. 1, Sentenza n. 2239 del 27/02/1998 (Rv. 513177 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA | Ricorso per dichiarazione di fallimento notificato al debitore - Efficacia interruttiva della prescrizione - Configurabilità.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA
Deve attribuirsi efficacia interruttiva della prescrizione al ricorso per dichiarazione di fallimento notificato al debitore (da equiparare per tale effetto all'atto di costituzione in mora), in quanto tale atto, per il suo specifico contenuto (richiesta di adempimento in forma ultimativa) e per i suoi risultati pratici che con esso il creditore persegue, consente al destinatario di conoscere l'intenzione del suo autore di voler soddisfare il proprio diritto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Legge Falliment. art. 6 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)