Sez. U, Sentenza n. 2697 del 21/08/1972 (Rv. 360340 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DI UNA NORMA CHE IMPONE OD AUTORIZZA UN DETERMINATO COMPORTAMENTO - COLPEVOLEZZA RETROATTIVA DEL SOGGETTO CHE HA TENUTO IL PREDETTO COMPORTAMENTO - INAMMISSIBILITA.*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DI UNA NORMA CHE IMPONE OD AUTORIZZA UN DETERMINATO COMPORTAMENTO - COLPEVOLEZZA RETROATTIVA DEL SOGGETTO CHE HA TENUTO IL PREDETTO COMPORTAMENTO - INAMMISSIBILITA.*
Nel campo dell'illecito, inteso in senso lato, la retroazione della pronuncia d'incostituzionalita e limitata in quanto se puo riconoscersi efficacia retroattiva alla cosiddetta antigiuridicita, non puo ammettersi che si configuri retroattivamente la cosiddetta colpevolezza. Pertanto la colpa, intesa quale atteggiamento psichico del soggetto, mentre non puo sussistere riguardo ad un comportamento autorizzato od imposto da una norma cogente, anche se incostituzionale, fino a che essa sia in vigore ed efficace; peraltro non viene in essere retroattivamente per la caducazione della norma stessa posto che in tale ipotesi la retroazione della dichiarazione d'incostituzionalita si risolverebbe nella statuizione di una inammissibile finzione di colpa.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)