Sez. 3, Sentenza n. 11527 del 06/11/1995 (Rv. 494545 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE DEI DANNI | Adeguamento dei limiti massimi risarcibili per ogni persona danneggiata - Mancata previsione - Parziale illegittimità costituzionale dell'art. 21 comma 1 della legge n. 990 del 1969 modificato con legge n. 39 del 1977 - Pagamento degli interessi legali e del maggior danno - Obbligo dell'impresa designata - Sussistenza - Decorrenza.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE DEI DANNI
Per effetto della sopravvenienza in corso della sentenza della Corte Costituzionale 18 dicembre 1987 n. 560 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 21 comma 1 legge 24 dicembre 1969 n. 990, modificato con legge 26 febbraio 1977 n. 39, nella parte in cui, in materia di risarcimento di danno a favore delle vittime della strada non prevedeva alcun adeguamento dei limiti massimi risarcibili per ogni persona danneggiata, l'impresa designata dal Fondo di garanzia è tenuta al pagamento degli interessi legali e dell'eventuale maggior danno ex art. 1224 comma 2 cod. civ. con decorrenza, per le somme corrisposte tempestivamente in base alla precedente normativa, dalla data di pubblicazione nella G.U. (23 dicembre 1987) della sentenza della Corte Costituzionale - e non dalla data del sinistro o da quella della richiesta risarcitoria del danneggiato - in quanto la retroazione della pronuncia di incostituzionalità, quando per effetto di essa venga riconosciuto all'interessato un maggiore importo per capitale a titolo risarcitorio o indennitario, riguarda l'antigiuridicità della norma e non la colpevolezza, che è alla base delle anzidette obbligazioni accessorie, implicando esse un colpevole ritardo nell'adempimento, non potendo la colpa - intesa quale atteggiamento psichico del soggetto - sussistere riguardo ad un comportamento autorizzato od imposto da una norma vigente, ancorché incostituzionale, fino a che essa sia in vigore ed efficace. (V. Corte Costit n. 560/87).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 1 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 art. 18, Legge 09/01/1991 num. 20 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)