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Sez. L, Sentenza n. 6744 del 26/07/1996 (Rv. 498767 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI | Retroattività - Limiti - Comportamenti anteriori alla sentenza della Corte e conformi alla norma dichiarata costituzionalmente illegittima - Illiceità - Insussistenza - Conseguenze - Risarcimento del danno da licenziamento per avvenuto compimento dell'età pensionabile dichiarato illegittimo a seguito della declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 11 della legge n. 604 del 1966 - Liquidazione - Criteri.
Stato
decisa il 1996-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498767-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI

L'efficacia retroattiva delle sentenze dichiarative dell'illegittimità costituzionale di una norma, se comporta che tali pronunzie abbiano effetto anche in ordine ai rapporti svoltisi precedentemente (eccettuati quelli definiti con sentenza passata in giudicato e le situazioni comunque definitivamente esaurite) non vale a far ritenere illecito il comportamento realizzato, anteriormente alla sentenza di incostituzionalità, conformemente alla norma successivamente dichiarata illegittima, non potendo detto comportamento ritenersi caratterizzato da dolo o colpa; ne consegue che, nell'ipotesi di licenziamento di una lavoratrice intimato in relazione all'avvenuto compimento dell'età pensionabile ai sensi dell'art. 11 della legge 15 luglio 1966 n. 604, e annullato dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma stessa nella parte in cui discriminava fra uomo e donna ai fini della durata del regime di stabilità del rapporto di lavoro, deve applicarsi l'art. 1225 cod. civ. - a norma del quale, se l'inadempimento non dipende da dolo del debitore il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione - con la conseguenza di escludere dal novero dei danni risarcibili in quanto prevedibili, quelli derivanti dalla sopravvenienza di una norma modificativa del quadro di riferimento vigente all'epoca del licenziamento (nella specie, l'art. 6 della legge n. 54 del 1982 che ha introdotto la possibilità, per il lavoratore di optare per la prosecuzione del rapporto fino al sessantacinquesimo anno di età ovvero al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima).

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)