diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 956 del 11/02/1980 (Rv. 404390 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI AGENZIA - CONTROVERSIA PROMOSSA DA UNA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI NEI CONFRONTI DEL PROPRIO AGENTE PER IL PAGAMENTO DEL CREDITO DERIVANTE DALLA DIFFERENZA TRA LE SOMME LORDE INCASSATE E QUELLE A LUI SPETTANTI PER PROVVIGIONI - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404390-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI AGENZIA - CONTROVERSIA PROMOSSA DA UNA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI NEI CONFRONTI DEL PROPRIO AGENTE PER IL PAGAMENTO DEL CREDITO DERIVANTE DALLA DIFFERENZA TRA LE SOMME LORDE INCASSATE E QUELLE A LUI SPETTANTI PER PROVVIGIONI - INCLUSIONE.*

Poiche sono attratte nella Competenza funzionale del giudice del lavoro anche le controversie inerenti a veri e propri fatti illeciti addebitati ai dipendenti, e che si assumano commessi in relazione ed in occasione dello svolgimento delle prestazioni di lavoro, rientra nella Competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro la controversia promossa da una compagnia di assicurazioni nei confronti del proprio agente per il pagamento del credito derivante dalla differenza tra le somme lorde incassate e quelle a lui spettanti per provvigioni ed altri rimborsi, ancorche tale comportamento costituisca anche un atto penalmente illecito, trattandosi di controversia relativa alla violazione di un Obbligo contrattuale dell'agente e, quindi, incidente o comunque strettamente connesso al rapporto di collaborazione parasubordinata prevista dal disposto del citato n 3 dell'art 409.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1746, Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 646 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)