Sez. L, Sentenza n. 5693 del 09/06/1998 (Rv. 516245 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) | Configurabilità - Estremi qualificanti - Fattispecie relativa a collaborazione di giornalista parlamentare a giornale di provincia qualificata come autonoma.
STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO)
Il fondamentale criterio di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato vale anche per il lavoro giornalistico, tenendo conto, peraltro, che il vincolo di subordinazione assume una particolare configurazione nelle imprese giornalistiche, per il carattere collettivo dell'opera redazionale, per la peculiarità dell'orario di lavoro e per i vincoli posti dalla legge per la pubblicazione del giornale e la diffusione delle notizie; ne consegue che sussiste un contratto di lavoro subordinato solo se il giornalista si tenga stabilmente a disposizione dell'editore per eseguirne le istruzioni, e non quando le prestazioni siano singolarmente convenute in base ad una successione d'incarichi fiduciari e la remunerazione sia subordinata alla valutazione da parte del direttore del giornale e commisurata in relazione alla singola prestazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto la sussistenza di un rapporto di lavoro autonomo riguardo alla collaborazione fornita da un giornalista parlamentare, svolgente la sua attività principale come dipendente della RAI, a un giornale di provincia, al quale forniva - così come ad altri quotidiani -, con maggiore o minore frequenza, articoli di carattere parlamentare in base a richiesta formulata di volta in volta).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2230
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)