Sez. 3, Sentenza n. 534 del 19/01/2000 (Rv. 532943 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Terreni destinati ad utilizzazione edilizia, industriale e turistica in base a piani regolatori - Diritto di prelazione e riscatto - Esclusione - "Piano regolatore" - Nozione.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE
Ai fini della esclusione del diritto di prelazione o di riscatto dei fondi rustici, prevista dall'art. 8 comma secondo della legge 26 maggio 1965 n. 590 nei casi in cui il terreno promesso in vendita, in base al piano regolatore, anche se non ancora approvato, sia destinato ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica, il termine "piano regolatore" non deve essere inteso nel suo significato tecnico giuridico proprio della legislazione urbanistica ma deve essere piuttosto riferito ad ogni strumento urbanistico pervenuto ad un grado di completezza e perfezione sufficiente per ritenere esistente una volontà precettiva della pubblica amministrazione volta a regolare l'assetto del territorio con quel carattere di stabilità, di determinatezza ed imperatività che caratterizza i provvedimenti "jure imperii".
Riferimenti normativi: Legge 25/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)