Sez. 3, Sentenza n. 2454 del 15/03/1988 (Rv. 458228 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESCLUSIONE EX ART. 8, COMMA SECONDO, DELLA LEGGE N. 590 DEL 1965 - PROVVEDIMENTO DELLA P. A. IMPOSITIVO DI UNA DETERMINATA DESTINAZIONE AI TERRENI CONSIDERATI - SUFFICIENZA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESCLUSIONE EX ART. 8, COMMA SECONDO, DELLA LEGGE N. 590 DEL 1965 - PROVVEDIMENTO DELLA P. A. IMPOSITIVO DI UNA DETERMINATA DESTINAZIONE AI TERRENI CONSIDERATI - SUFFICIENZA.*
Al fine dell'esclusione del diritto di prelazione, ai sensi dello art. 8, secondo comma, della legge n. 590 del 1965, "quando i terreni, in base a piani regolatori, anche se non ancora approvati, siano destinati ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica", è sufficiente un provvedimento proveniente dalla pubblica amministrazione che, per la sua natura ed il grado di operatività a cui è pervenuto, sia idoneo ad imporre una determinata destinazione ai terreni considerati, ancorché non definitiva e suscettibile di modifiche. (V 7084/87, mass n 455245; (V 4150/83, mass n 429102; (V 6069/81, mass n 416858; (V 3019/75, mass n 377109).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)