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Sez. 3, Sentenza n. 1000 del 02/02/1991 (Rv. 470747 - 01)

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - In genere. | Terreni destinati ad una utilizzazione edilizia, industriale o turistica in base a piani regolatori anche se non approvati - Diritto di prelazione agraria - Esclusione - Decadenza del vincolo - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1991-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470747-01

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - In genere.

L'art. 8, secondo comma, legge 26 maggio 1965 n. 590, il quale esclude la prelazione agraria con riferimento ai terreni i quali in base a piani regolatori, anche se non ancora approvati, siano destinati ad una utilizzazione edilizia, industriale o turistica, tenuto conto della "ratio" ispiratrice, va interpretato in modo estensivo, ricomprendendo nella sua previsione qualsiasi terreno per il quale sia prevista una utilizzazione "urbana" in contrapposizione alla utilizzazione "agricola", senza che ove un tale terreno sia incluso nella zona urbana (od anche di espansione urbana) prevista dal piano regolatore possa rilevare l'eventuale decadenza, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 1187 del 1968, del vincolo di preordinazione alla espropriazione o d inedificabilità. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la prelazione con riferimento ad un terreno che, in base alle previsioni di un piano regolatore, sia destinato alla realizzazione di un parcheggio pubblico).

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 19/11/1968 num. 1187 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)