Sez. 5, Sentenza n. 9567 del 16/05/1975 Ud. (dep. 21/10/1975) Rv. 130944 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE - SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO - ELEMENTO COSTITUTIVO DEL REATO - MOMENTO CONSUMATIVO - COINCIDENZA CON LA DATA DI DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE - SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO - ELEMENTO COSTITUTIVO DEL REATO - MOMENTO CONSUMATIVO - COINCIDENZA CON LA DATA DI DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO.*
La dichiarazione di fallimento e elemento costitutivo e non condizione obiettiva di punibilita del reato di bancarotta e ne determina con la sua pronuncia il momento consumativo, con la conseguenza che ai fini dell'applicazione di un provvedimento di amnistia deve farsi riferimento alla data della sentenza dichiarativa di fallimento e per la Determinazione della Competenza per territorio deve aversi riguardo al luogo dove e stato pronunciato il fallimento e non a quello in cui si svolgeva l'attivita commerciale del fallito.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)