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Sez. 6, Sentenza n. 1442 del 13/08/1986 Cc. (dep. 05/09/1986) Rv. 173661 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE - SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO - NATURA DI ELEMENTO COSTITUTIVO DEL REATO - MOMENTO CONSUMATIVO - COMPETENZA PER TERRITORIO.*
Stato
decisa il 1986-08-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173661-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE - SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO - NATURA DI ELEMENTO COSTITUTIVO DEL REATO - MOMENTO CONSUMATIVO - COMPETENZA PER TERRITORIO.*

La sentenza dichiarativa di fallimento costituisce non una semplice condizione di punibilità del reato di bancarotta, sia semplice che fraudolenta, bensì un elemento costitutivo di esso, indispensabile per la integrazione della fattispecie normativa prevista per ognuno di detti reati, il cui momento consumativo, allorché la condotta si esaurisca prima della dichiarazione di fallimento, si perfeziona all'atto della pronuncia della sentenza dichiarativa e non nel momento ad essa anteriore in cui il fatto è commesso. Ne deriva che, per la Determinazione della Competenza per territorio, deve aversi riguardo al luogo dove è stato pronunciato il fallimento e non a quello in cui si svolgeva l'attività commerciale del fallito. (Conf mass n 138841; (Conf mass n 130944).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 39 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)