Sez. 2, Sentenza n. 1224 del 26/02/1982 (Rv. 419097 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA - PRIMA UDIENZA - NOZIONE - MERA PRODUZIONE DI DOCUMENTI DI FORMAZIONE ANTERIORE ALL'INIZIO DEL PROCESSO - IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA - PRIMA UDIENZA - NOZIONE - MERA PRODUZIONE DI DOCUMENTI DI FORMAZIONE ANTERIORE ALL'INIZIO DEL PROCESSO - IRRILEVANZA.*
L'art. 269 secondo comma cod. proc. civ., ove prevede la "prima udienza" come termine per la richiesta di chiamata in causa di un terzo, si riferisce alla prima udienza di trattazione effettiva, in relazione all'esigenza di evitare che il terzo medesimo sia costretto a partecipare al giudizio dopo che l'istruttoria sia stata in tutto od in parte espletata. La suddetta richiesta, pertanto, non può trovare preclusione nella mera produzione di documenti di formazione anteriore all'inizio del processo, la cui ammissibilità e Rilevanza resta suscettibile di contestazione da parte del chiamato. (V 3917/75, mass n 378178).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)