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Sez. 3, Ordinanza n. 19899 del 18/07/2024 (Rv. 671816-01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - ESERCIZIO IN SEDE PENALE | Condanna al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile - Provvisoria esecutività - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671816-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - ESERCIZIO IN SEDE PENALE

La condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della parte civile costituita nel processo penale non è automaticamente dotata di provvisoria esecutività, perché, ai sensi dell'art. 540 c.p.p., a differenza di quanto previsto dall'art. 282 c.p.c., l'esecutorietà della sentenza penale che provvede sulla domanda civile è affidata alla discrezionalità del giudice, salvo che per il capo sulla provvisionale.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 540 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)