Sez. 3 - , Ordinanza n. 32380 del 21/11/2023 (Rv. 669497 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - ESERCIZIO IN SEDE PENALE | Condanna al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile – Provvisoria esecutività – Sussistenza – Fondamento.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - ESERCIZIO IN SEDE PENALE
La condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della parte civile costituita nel processo penale conserva la propria natura di statuizione civilistica, conseguentemente soggiacendo alla regola generale della provvisoria esecutività di cui all'art. 282 c.p.c..
Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)