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Sez. 3, Ordinanza n. 3875 del 12/02/2024 (Rv. 670193-01)

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - SEQUESTRO CONSERVATIVO: CONVERSIONE IN PIGNORAMENTO | Statuizioni civili di condanna della sentenza penale di merito - Esecutività - Dalla lettura del dispositivo di rigetto del ricorso per cassazione - Conseguenze - Sequestro conservativo - Conversione in pignoramento - Decorrenza del termine per gli adempimenti ex art. 156 disp. att. c.p.c. GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - ESERCIZIO IN SEDE PENALE - In genere. PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - SEQUESTRO CONSERVATIVO - CONVERSIONE IN PIGNORAMENTO - In genere.
Stato
decisa il 2024-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670193-01

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - SEQUESTRO CONSERVATIVO: CONVERSIONE IN PIGNORAMENTO

Le statuizioni civili (che non siano già provvisoriamente esecutive) contenute nella sentenza penale di merito acquistano esecutorietà quando la decisione diviene irrevocabile e, cioè, in caso di impugnazione per cassazione, con la lettura del dispositivo di rigetto del ricorso, che equivale alla pubblicazione della decisione; da tale momento, pertanto, decorre il termine perentorio per gli adempimenti ex art. 156 disp. att. c.p.c., prescritti per dare corso all'esecuzione sui beni sequestrati, potendo la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza rilasciarne copia esecutiva.

Cod. Proc. Civ. art. 686, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 156, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 320, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 540 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 650

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)