Sez. 3, Sentenza n. 12752 del 17/11/1999 (Rv. 531224 - 01)
GIUOCO E SCOMMESSA - DEBITO DI GIUOCO | Disciplina ex art.1933 cod.civ.- Mutuo concesso allo scopo di pagare un debito di gioco - Collegamento della causa del negozio di mutuo con il contratto di gioco - Esclusione - Azione di ripetizione del mutuante - Ammissibilità.
GIUOCO E SCOMMESSA - DEBITO DI GIUOCO
Il mutuo successivo allo svolgimento del gioco, concesso dal terzo estraneo al giocatore perdente affinché questi adempia il proprio debito nei confronti del vincitore, non è funzionalmente collegato al gioco, sicché il mutuante può ripetere la somma consegnata al mutuatario quand'anche fosse consapevole che la somma stessa era stata perduta nel corso di un gioco d'azzardo vietato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1933, Cod. Civ. art. 1813, Cod. Pen. art. 720 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)