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Sez. 1, Sentenza n. 17689 del 02/09/2004 (Rv. 576638 - 01)

GIUOCO E SCOMMESSA - DEBITO DI GIUOCO | Mutuo impiegato dal mutuatario per giocare o scommettere - Consapevolezza del mutuante - Azione di restituzione del mutuante - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2004-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576638-01

GIUOCO E SCOMMESSA - DEBITO DI GIUOCO

La sola consapevolezza, nel mutuante, che la somma data a mutuo sarà impiegata dal mutuatario per giocare o scommettere non è sufficiente ad estendere la disciplina dei debiti di giuoco ad un negozio tipico diverso; pertanto, spetta pur sempre al mutuante l'azione per la restituzione di quanto dato a mutuo, qualora non sussista un suo interesse diretto alla partecipazione al giuoco del mutuatario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1933

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)