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Sez. 2 - , Sentenza n. 29506 del 24/10/2023 (Rv. 669299 - 03)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Produzione di documenti nuovi in appello – In seguito ad eccezione in senso lato della controparte – Ammissibilità – Esclusione – Fondamento. PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - In genere.
Stato
decisa il 2023-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669299-03

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE

Il divieto, di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c., di produzione di documenti nuovi in appello, non è superabile argomentando dalla natura, in senso lato, di un'eccezione proposta, per la prima volta, in sede d'impugnazione, atteso che il giudice è, invece, chiamato, onde legittimare la nuova produzione documentale, alla verifica dell'impossibilità per la parte di provvedere tempestivamente, nel giudizio di primo grado, a tale produzione per causa ad essa non imputabile.

Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)