Sez. 3, Sentenza n. 5785 del 15/11/1984 (Rv. 437463 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - DOMANDE NON ESAMINATE DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO PER ASSORBIMENTO - ESAMINABILITÀ DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL PRIMO GIUDICE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - DOMANDE NON ESAMINATE DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO PER ASSORBIMENTO - ESAMINABILITÀ DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL PRIMO GIUDICE - ESCLUSIONE.*
Il giudice dell'appello, poiché è investito della piena cognizione di tutte le domande ed eccezioni ritualmente devolutegli, comprese quelle non esaminate dal giudice di primo grado per asserito assorbimento conseguente all'accoglimento di altre domande ed eccezioni, deve eliminare siffatta omissione egli stesso decidendo sul merito, senza rimettere la causa al primo giudice. (V 3669/75, mass n 377881).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)