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Sez. 2, Sentenza n. 3669 del 29/10/1975 (Rv. 377881 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE - OMESSA PRONUNCIA DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - DECISIONE DEL GIUDICE DI APPELLO QUALE GIUDICE DI PRIMO GRADO - ERRORE DI MOTIVAZIONE - POTERE DI CORREZIONE DELLA CASSAZIONE - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1975-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377881-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE - OMESSA PRONUNCIA DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - DECISIONE DEL GIUDICE DI APPELLO QUALE GIUDICE DI PRIMO GRADO - ERRORE DI MOTIVAZIONE - POTERE DI CORREZIONE DELLA CASSAZIONE - CONFIGURABILITA.*

Qualora il giudice di appello rilevi un vizio di omessa pronuncia su punto decisivo e correttamente, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione al primo giudice (artt 353 e 354 cod proc civ), trattenga la causa per la decisione nel merito, ma erroneamente affermi, nella sola motivazione, di decidere quale giudice di primo grado, la Corte di Cassazione, ove investita con il ricorso della questione, ha il potere di correggere l'indicato errore di motivazione, ai sensi dell'art 384 secondo comma cod proc civ, vertendosi in ipotesi di errore in iudicando, di dispositivo conforme a diritto, di sostituzione della motivazione solo in diritto e senza violazione del dispositivo medesimo. (V 1646/74, mass n 369817).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)